Sanità privata e SSN

Il cittadino può rivolgersi gratuitamente (o pagando il ticket) a strutture sanitarie e professionisti pubblici o privati accreditati con il Ssn

 

Le garanzie del Ssn

La Sanità privata, profit e no profit (lucrativa e non lucrativa), ha rappresentato, sin dalla sua istituzione, una risorsa per il Servizio sanitario nazionale. Questo perché, il Ssn affermando la centralità del cittadino, ha riconosciuto a questi il diritto di libera scelta del luogo di cura.

Il Ssn, innanzitutto, garantisce la qualità delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari, vincolando le prime alla concessione dell'autorizzazione all'esercizio (art. 8 ter d.lgs n. 502/92) ed i secondi all'abilitazione professionale.

Il cittadino può rivolgersi gratuitamente (ovvero pagando l'eventuale ticket) a strutture sanitarie e professionisti pubblici o privati accreditati con il Ssn, scegliendoli liberamente tra quelli abilitati ed autorizzati.

Bisogna precisare che le prestazioni erogate dal Ssn, sia mediante strutture pubbliche che private accreditate, sono solo quelle individuate nei LEA (Livelli essenziali di assistenza), definiti con il DPCM del 29 novembre 2001 e s.m.i., pertanto qualora un cittadino volesse sottoporsi ad una prestazione sanitaria non compresa nei LEA, il relativo costo sarebbe totalmente a suo carico sia che essa venga erogata in una struttura pubblica che in una struttura privata accreditata.

L'accreditamento delle strutture

L'accreditamento (art. 8 quater D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.) è l'atto con cui la regione verifica il possesso di standard qualitativi, organizzativi e strutturali di strutture e professionisti, equiparando al pubblico le strutture ed i professionisti del privato. In tal caso, i relativi oneri economici vengono imputati al Ssn e il cittadino che vi si rivolge non sostiene costi aggiuntivi rispetto a quelli che sosterrebbe se si rivolgesse ad una struttura o ad un professionista pubblico.

Le strutture sanitarie, pubbliche e private, per poter esercitare la propria attività, devono, in prima istanza, ottenere la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, atto con cui il Comune e la Regione verificano che la struttura abbia i requisiti strutturali (metri quadrati, sale e spazi, assenza di barriere architettoniche depositi, magazzini e spogliatoi ecc) e organizzativi (figure professionali abilitate ed in numero idoneo all'attività sanitaria da svolgere in piena sicurezza per i pazienti).

Successivamente, possono chiedere l'accreditamento istituzionale , atto con cui si verifica che la struttura privata possiede gli stessi standard qualitativi delle strutture pubbliche e, pertanto, viene a queste ultime equiparata.

Gli accordi contrattuali con le Regioni

Una volta ottenuto l'accreditamento istituzionale, la struttura privata stipula appositi accordi contrattuali con la Regione, mediante i quali si stabilisce il numero di prestazioni che il Ssn "acquista" da quella struttura o da quel professionista privato accreditato.

Tali prestazioni (determinate previa definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie della popolazione) verranno quindi erogate al cittadino senza alcun spesa aggiuntiva rispetto alla stessa prestazione erogata nella struttura pubblica e alle stesse condizioni; pertanto, se il cittadino è tenuto alla c.d. compartecipazione alla spesa (pagamento ticket) nella struttura pubblica, allo stesso modo dovrà pagare lo stesso ticket presso la struttura (o il professionista) privata accreditata.

 

da: Ministero della Salute

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