Lo Satuto regionale

 

Allegato "B" all'atto Repertorio N. 98.947

Statuto della ANISAP
ASSOCIAZIONE REGIONALE DELLE ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE

Art. 1


È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, la “ANISAP REGIONALE "..." ASSOCIAZIONE REGIONALE DELLE ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE", con sede nella regione di appartenenza.
L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
È altresì fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

SCOPI FONDAMENTALI
Art. 2


Scopi fondamentali dell’Associazione sono i medesimi della Federazione nazionale di cui l'associazione fa parte, ma limitatamente all'ambito territoriale di propria competenza che qui brevemente si riportano:

  1.  – rappresentare le Istituzioni sanitarie ambulatoriali private e operare a pieno titolo sul territorio regionale o interregionale;
  2.  – affermare la piena dignità dell’apparato sanitario privato quale strumento per la tutela del diritto fondamentale alla salute del cittadino in un un rapporto di pari dignità professionale e imprenditoriale con l'apparato sanitario pubblico;
  3.  – promuovere e favorire ogni utile iniziativa, culturale, sindacale e di opinione delle istituzioni sanitarie private, affinché possano operare a pieno titolo sul territorio nazionale;
  4.  – tutelare gli interessi imprenditoriali, professionali, economici degli associati;
  5.  – assicurare e favorire il pieno rispetto delle norme che regolano |'esercizio delle professioni protette, sia sotto il profilo della tutela dei professionisti, che operano ne|l'ambito delle Istituzioni ambulatoriali private o nei loro Studi professionali, che sotto il profilo della garanzia agli utenti;
  6. – ottenere il riconoscimento, anche attraverso il ricorso alla consulenza di Società di servizi, di aree, di funzioni e di interventi in cui sia affermato il l ruolo, individuato dai dispositivi di legge che governano la Sanità Ambulatoriale Privata e degli Studi professionali, anche in veste di servizio pubblico, con destinazione di apposite risorse finanziarie;
  7. – favorire la piena consapevolezza della dignità e del ruolo della sanità l ambulatoriale privata e degli studi professionali, mediante:
    1. – l’aggiornamento culturale e scientifico del personale delle strutture associate, anche riguardo disposizioni normative e di legge e che assicuri un costante rapporto di collaborazione con le Università, le Scuole Mediche Ospedaliere, le Società scientifiche, e provider accreditati;
    2. – una Commissione di autocontrollo che costituisca anche ausilio per gli associati al fine del riscontro della regolarità interna delle proprie strutture ed un corretto ed imparziale sistema di controllo pubblico;
  8. – favorire, rappresentare e coordinare, in sede regionale o interregionale:
    1. – rapporti con le sedi istituzionali (Forze politiche-partitiche, Giunta Regionale, Assessorati, Ordini Professionali Nazionali, Agenzia Sanitaria, Istituzioni varie, ecc.);
    2. – rapporti con le Società Scientifiche e le Scuole Mediche Ospedaliere;
    3. – rapporti con i mass media per la preparazione, l’incanalamento e la diffusione dei messaggi;
    4. – ricerche statistiche e progettuali quali supporti agli interventi politici ed alle proposte in campo assistenziale;
    5. – rapporti con Assicurazioni, Enti, Mutue, Fondi Casse che gestiscono l'assistenza integrativa;
    6. – l’individuazione e mantenimento di consulenze fisse ed estemporanee (legale, commerciale, ricerche di mercato, ecc.) di particolare livello;
    7. – promozioni di integrazioni operative e funzionali, tra strutture, al fine di favorirne lo sviluppo qualitativo;
    8. – partecipazione a sperimentazioni assistenziali;
  9. – provvedere alla nomina e alla designazione di propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organismi, Consigli che prevedano, richiedano e ammettano tale rappresentanza;
  10. – esercitare tutte le altre funzioni che competono all'Associazione a norma di legge.


AMBITI

Art. 3


Le Associazioni Regionali od interregionali Federate delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private e degli Specialisti operano normalmente nell'ambito del territorio regionale di riferimento.
Una Associazione Regionale si costituisce con la presenza di almeno dieci Soci, previa formale autorizzazione del Presidente della Federazione nazionale.
Qualora non sussistano le condizioni per la formazione di una ANISAP regionale autonoma i soci si aggregano ad un'altra ANISAP regionale limitrofa.
Dell’avvenuta costituzione di una ANISAP regionale ne deve essere trasmessa notizia al Presidente Nazionale della Federazione che provvederà a sottoporla all'Assemblea Nazionale per la delibera di ammissione.
Le ANISAP regionali, fermo restando quanto indicato dall'art. 10 del presente Statuto, godono di autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile anche sotto il profilo fiscale in ordine alle indicazioni delle norme tributarie vigenti.
Ogni singola ANISAP regionale può avvalersi dell’intervento degli organi istituzionali nazionali facendosi carico del corrispettivo economico che tali interventi comportano.
Ogni ANISAP regionale deve predisporre un regolamento applicativo; secondo le esigenze locali, del presente Statuto.

ORGANI
Art. 4


Sono organi delle ANISAP regionali:

  1. – Assemblea dei Soci;
  2. – Comitato Esecutivo;
  3. – Presidente;
  4. – da uno a tre Vice Presidenti;
  5. – Segretario;
  6. – Tesoriere;
  7. – Comitati provinciali;
  8. – Commissioni di Comparto Specialistico di branca;
  9. – Collegio dei Probiviri;
  10. – Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore dei Conti.


ASSEMBLEA

Art. 5


L'Assemblea Regionale è composta dai soci.
Rappresenta l'organo elettivo di base dell'ANlSAP regionale ed è composta da tutti i soci operanti nel relativo ambito territoriale.
Si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente.
Si riunisce in via straordinaria su convocazione del Presidente ogni volta che lo richiedono urgenti necessità dell'Associazione o su richiesta motivata di almeno il 50% degli associati.
L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con l la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Soci presenti. I Per le deliberazioni di cui ai successivi punti A e B è comunque necessaria la maggioranza qualificata dei presenti.

  1. – Nomina, in un unico contesto, il Presidente e i membri del Comitato Esecutivo in numero non inferiore a cinque;
  2. – nomina i Delegati al Congresso Nazionale;
  3. – nomina il Collegio dei Probiviri regionale o interregionale;
  4. – nomina l membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. – nomina i membri delle commissioni regionali di comparto specialistico di branca;
  6. – approva il bilancio della sede regionale o interregionale;
  7. – cura la risoluzione dei problemi della categoria in ambito regionale o interregionale;
  8. – ratifica i contratti e gli accordi collettivi stipulati con gli enti pubblici e privati da valere in ambito regionale;
  9. – delibera su ogni altra questione rimessa alla sua competenza dal Regolamento o sottoposta alla sua approvazione dal Presidente Regionale o Interregionale o Nazionale.

L'Assemblea Regionale o interregionale è convocata dal Presidente Regionale od interregionale almeno una volta l’anno entro il 31 marzo.
Ogni socio in regola con il pagamento delle quote annuali ha diritto al voto.
Il voto può essere espresso di persona o per delega. Ogni Socio può essere portatore al massimo di tre deleghe.
Il sistema del voto è quello dell'appello nominale salvo apposita, diversa deliberazione.

COMITATO ESECUTIVO
Art. 6


Il Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale è composto da un numero minimo di cinque membri elettivi.
Ne fanno parte di diritto i Coordinatori dei Comitati provinciali, i Coordinatori delle Commissioni regionali di comparto Specialistico di branca od i consulenti di branca del Presidente e può essere integrato, secondo le esigenze locali, con membri cooptati.
Ogni membro ha diritto ad un voto.
Il sistema del voto e quello dell'appello nominale, salvo apposita, diversa deliberazione.
Non sono ammesse deleghe.
Il Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale è convocato dal Presidente Regionale od Interregionale. E' altresì convocato quando ne sia fatta richiesta dai due terzi dei componenti.
l Membri del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto del Congresso Na-zionale.
Il Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale è l'organo deliberante in sede regionale:

  • attribuisce al suo interno le cariche di uno o più vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere Regionale;
  • attua le linee di indirizzo politico da seguire a livello regionale od interregionale;
  • provvede all'amministrazione della sede ANISAP regionale, alla sua gestione ordinaria, stabilendo l'ammontare del contributo annuo e le modalità di versamento per i propri soci.


Provvede altresì, a versare alla Federazione nazionale i contributi concordati;

  • approva i provvedimenti organizzativi ed i regolamenti riguardanti la sede scopi sociali, dando mandato al Presidente Regionale od Interregionale per la stipula dei relativi accordi o convenzioni;
  • adotta i provvedimenti urgenti da sottoporre alla successiva approvazione l l dell'Assemblea Regionale od Interregionale a seconda delle rispettive competenze;
  • accoglie le domande di iscrizione dei Soci ordinari ed anche dei Soci sostenitori nei casi in cui questi ultimi non le abbiano direttamente indirizzate alla Presidenza Nazionale;
  • adotta ogni altro atto non riservato dal presente Statuto o dal Regola- V mento ad altro organo Regionale od Interregionale;
  • provvede ai previsti controlli riguardo il possesso dei titoli e requisiti di legge da parte dei soci.


PRESIDENTE

Art. 7


Il Presidente Regionale od Interregionale è eletto dall'assemblea regionale ha la rappresentanza legale della propria ANISAP di fronte ai terzi in giudizio ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Fa parte di diritto dell'Assemblea Nazionale della Federazione. In particolare a livello territoriale:

  • coordina l'attività degli organi associativi, li controlla e li presiede; l - promuove e dirige l'attività dei servizi e degli uffici;
  • ha il potere di trattare con gli istituti bancari l'apertura di conti correnti trattando condizioni ed eventuali limiti di fido, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo Regionale o interregionale;
  • ha facoltà di nominare consulenti o procuratori per singoli atti;
  • sottoscrive i Contratti Collettivi e gli Accordi Collettivi Regionali;
  • assume, in caso di urgenza, i poteri del Comitato Esecutivo Regionale sottoponendo i relativi atti a ratifica entro otto giorni;
  • adotta ogni provvedimento urgente da sottoporre alla ratifica degli altri organi.

In caso di definitiva assenza od impedimento del Presidente Regionale od Interregionale per qualsiasi ragione e causa, il Vice Presidente Vicario od in mancanza il Vice Presidente Regionale convoca appena possibile l'Assemblea Regionale od interregionale per la nomina del nuovo Presidente Regionale od Interregionale.

VICE PRESIDENTI
Art. 8


Vice Presidenti Regionali o interregionali vengono nominati dal Comitato Esecutivo Regionale.
Ad uno di essi viene attribuito l'incarico di Vicario che svolge funzioni di sostituzione generale del Presidente Regionale in caso di suo impedimento o di mancanza o comunque di urgenza.
Svolgono le funzioni ad essi delegate dal Presidente Regionale o Interregionale.

SEGRETARIO
Art. 9


Il Segretario Regionale od interregionale è nominato dal Comitato Esecutivo Regionale o interregionale al suo interno su proposta del Presidente 9 Regionale o interregionale.
Egli affianca il Presidente Regionale od interregionale e collabora con lui per il raggiungimento degli scopi sociali.
Vigila sul rispetto dello Statuto e sul|'applicazione del Regolamento e del Codice di autoregolamentazione.
Cura inoltre la tenuta dei verbali delle sedute degli Organi Regionali od lnterregionali, la relativa raccolta e catalogazione, il rilascio delle copie stesse.
Predispone e firma i verbali delle sedute.

TESORIERE
Art. 10


È nominato dal Comitato Esecutivo Regionale od Interregionale, al suo interno, su proposta del Presidente Regionale od Interregionale.
Il Tesoriere Regionale od Interregionale affianca il Presidente Regionale od Interregionale nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione e vigila sugli atti amministrativi e sulla politica finanziaria dell'Associazione.
Riscuote le quote associative, le versa sul conto corrente bancario intestato all'ANISAP regionale o interregionale e provvede contestualmente ad inviare alla Federazione Nazionale gli importi dovuti.
Al tesoriere spetta unitamente al Presidente Regionale con firma disgiunta l'operatività sui conti correnti bancari intestati a|l'ANISAP regionale od interregionale.

COMITATI PROVINCIALI
Art. 11


Nel fine di assicurare il miglior raccordo con le istanze dei Soci operanti nei territori provinciali, si possono costituire, dietro specifica richiesta dei Soci stessi, e dopo averne verificato la necessità da parte dell’Esecutivo Regionale, Comitati Provinciali che nomineranno un Coordinatore il quale farà parte di diritto dell'Esecutivo Regionale.

COMMISSIONI REGIONALI DEI COMPARTI SPECIALISTICI DI BRANCA
Art. 12


Tali Commissioni hanno identiche funzioni delle rispettive Commissioni nazionali con le quali si raccordano funzionalmente.
I membri delle Commissioni vengono eletti dall'Assemblea regionale ove esista un numero sufficiente di Soci che esercitino la branca.
Ogni Commissione elegge al suo interno un Coordinatore che fa parte di diritto del Comitato Esecutivo regionale.
Ove non sia possibile costituire la Commissione, il Presidente della Sede regionale nomina un suo consulente esperto per la branca di riferimento.

DIRETTORE
Art. 13


L'Esecutivo della Sede regionale, ove ne esista l'esigenza, nomina un Direttore che collabora con il Presidente e l'Esecutivo in base a precise deleghe.
Dirige gli uffici della ANISAP regionale ove esistenti e provvede a mantenere i rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private regionali, nonché con la Federazione nazionale ed i Soci.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 14


L'Assemblea Regionale nomina il Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti anche tra non Soci. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Giudica su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci all'interno della sede Regionale o Interregionale e sulle responsabilità disciplinari degli stessi, nonché negli altri casi previsti dallo Statuto. Il Collegio pronuncia la propria decisione senza obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti.
La decisione è pronunciata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri opera come Comitato di Tutela per il Codice di autoregolamentazione.
L'adesione all’ANISAP regionale locale comporta l'accettazione della presente norma a tutti gli effetti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 15


L'Assemblea dei Soci, ove il numero degli iscritti superi le 20 unità può nominare da uno a tre Revisori dei Conti scelti anche tra non Soci.
Nel caso in cui venga costituito il Collegio, spetta ai Revisori dei Conti dell’ANISAP regionale nominare al suo interno un Presidente, esaminare i bilanci preventivi e consuntivi, presentare all'Assemblea regionale una relazione sui bilanci stessi, nonché sorvegliare sulle operazioni amministrativo contabili dell’ANISAP regionale.

NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO
Art. 16


L'organizzazione ed il funzionamento dell’ANISAP regionale sarà disciplinato da apposito regolamento emanato dal Comitato Esecutivo Regionale o interregionale che provvederà a trasmetterlo alla Federazione nazionale.
In sede di prima applicazione e fino a quando ogni singola sede regionale ANISAP, non si sarà dotata di un proprio Regolamento regionale e dei propri organi come previsti dal presente statuto, l'organizzazione regionale dell'Associazione ed i relativi poteri di amministrazione e rappresentanza spettano agli attuali organi regolarmente eletti attualmente in carica di ogni singola ANISAP regionale.

DISPOSIZIONE FINALE
Art. 17


Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme previste dal Codice Civile.

Firmato:
     “     Vittorio Cavaceppi
     “     Francesco Colistra Notaio
È conforme 
 
 

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